Organi Collegiali

Cosa fa

In questa pagina elenchiamo in termini generali gli organi collegiali della scuola e ne descriviamo composizione e funzioni.

La scuola italiana si avvale di organi di gestione, rappresentativi delle diverse componenti scolastiche, interne ed esterne alla scuola: docenti studenti e genitori.
I componenti degli organi collegiali vengono eletti dai componenti della categoria di appartenenza; i genitori che fanno parte di organismi collegiali sono, pertanto, eletti da altri genitori.
La funzione degli organi collegiali è diversa a seconda dei livelli di collocazione: è consultiva e propositiva a livello di base (consigli di classe e interclasse), è deliberativa ai livelli superiori (consigli di circolo/istituto, consigli provinciali).
Il regime di autonomia scolastica accentua la funzione degli organi collegiali che dovranno, conseguentemente, essere riformati per corrispondere alle nuove esigenze della scuola autonoma.
La riforma degli organi collegiali per il governo della scuola è affidata all’approvazione di appositi disegni di legge presentati in Parlamento.

Il Consiglio di Istituto

È composto da 19 persone:

  • 8 rappresentanti del personale docente,
  • 2 del personale amministrativo, tecnico e ausiliario,
  • 4 dei genitori degli alunni,
  • 4 degli alunni,
  • il dirigente scolastico.

Il consiglio di istituto definisce e adotta gli indirizzi generali; determina le forme di autofinanziamento della scuola; delibera il bilancio preventivo e il conto consuntivo e stabilisce come impiegare i mezzi finanziari per il funzionamento amministrativo e didattico.

Spetta al consiglio l’adozione del regolamento interno dell’istituto, l’acquisto, il rinnovo e la conservazione di tutti i beni necessari alla vita della scuola, la decisione in merito alla partecipazione ad attività culturali, sportive e ricreative; delibera eventuali iniziative assistenziali.

Nel rispetto delle competenze del collegio dei docenti e dei consigli di classe, ha potere di deliberare sull’organizzazione e la programmazione della vita e dell’attività della scuola, nei limiti delle disponibilità di bilancio, per quanto riguarda i compiti e le funzioni che l’autonomia scolastica attribuisce alle singole scuole. In particolare adotta il Piano dell’offerta formativa elaborato dal collegio dei docenti.

Inoltre il consiglio di istituto indica i criteri generali relativi alla formazione delle classi, all’assegnazione dei singoli docenti, e al coordinamento organizzativo dei consigli di classe; esprime parere sull’andamento generale, didattico ed amministrativo dell’istituto, stabilisce i criteri per l’espletamento dei servizi amministrativi ed esercita le competenze in materia di uso delle attrezzature e degli edifici scolastici.

Riferimento normativo art. 8 del Decreto Legislativo 297/1994.

La Giunta esecutiva

È composta da:

  • un docente,
  • un impiegato amministrativo o tecnico o ausiliario,
  • un alunno
  • 2 genitori.
  • il dirigente scolastico, che la presiede,
  • il direttore dei servizi generali e amministrativi che ha anche funzioni di segretario della giunta.

La Giunta esecutiva prepara i lavori del consiglio di istituto (questo non esclude il diritto di iniziativa del consiglio stesso) e cura l’esecuzione delle relative delibere.

Entro il 31 ottobre ha il compito di proporre al Consiglio di istituto il programma delle attività finanziarie della istituzione scolastica, accompagnato da un’apposita relazione e dal parere di regolarità contabile del Collegio dei revisori.

Nella relazione, su cui il consiglio dovrà deliberare entro il 15 dicembre dell’anno precedente quello di riferimento, sono illustrati gli obiettivi da realizzare e l’utilizzo delle risorse in coerenza con le indicazioni e le previsioni del Piano dell’offerta formativa, nonché i risultati della gestione in corso e quelli del precedente esercizio finanziario.

Riferimento normativo art. 8 del Decreto Legislativo 297/1994.

Il Collegio dei Docenti

Il collegio dei docenti è composto da tutti gli insegnanti in servizio in un Istituto Scolastico ed è presieduto dal Dirigente scolastico (BERNARDINI ANNAMARIA). Quest’ultimo si incarica anche di dare esecuzione alle delibere del Collegio.

Si riunisce in orari non coincidenti con le lezioni, su convocazione del Dirigente scolastico o su richiesta di almeno un terzo dei suoi componenti, ogni volta che vi siano decisioni importanti da prendere.

  • definisce annualmente la programmazione didattico-educativa, con particolare cura per le iniziative multi o interdisciplinari,
  • formula proposte al Dirigente scolastico per la formazione e la composizione delle classi, per la formulazione dell’orario delle lezioni o per lo svolgimento delle altre attività scolastiche, tenuto conto dei criteri generali indicati dal Consiglio di Istituto,
  • delibera la suddivisione dell’anno scolastico in trimestri o quadrimestri,
  • valuta periodicamente l’efficacia complessiva dell’azione didattica in rapporto agli orientamenti e agli obiettivi programmati proponendo, ove necessario, opportune misure per il suo miglioramento,
  • provvede all’adozione dei libri di testo, sentiti i Consigli di classe e, nei limiti delle disponibilità finanziarie indicate dal Consiglio di Istituto, alla scelta dei sussidi didattici,
  • adotta e promuove, nell’ambito delle proprie competenze, iniziative di sperimentazione,
  • promuove iniziative di aggiornamento rivolte ai docenti dell’Istituto,
  • elegge al proprio interno i docenti che fanno parte del Comitato per la valutazione del servizio del personale insegnante,
  • programma e attua le iniziative per il sostegno agli alunni disabili,
  • delibera, per la parte di propria competenza, i progetti e le attività paraextrascolastiche miranti all’ampliamento dell’offerta formativa dell’Istituto.

Riferimenti normativi: art. 7 del Decreto Legislativo 297/1994.

Consiglio di classe

  • Il Consiglio di classe è costituito da tutti i docenti della classe, due rappresentanti dei genitori e due rappresentanti degli alunni; presiede il dirigente scolastico o un docente, da lui delegato.

Il Consiglio di classe, ha il compito di formulare al collegio dei docenti proposte in ordine all’azione educativa e didattica e a iniziative di sperimentazione nonché quello di agevolare ed estendere i rapporti reciproci tra docenti, genitori ed alunni.

Fra le mansioni del Consiglio di classe rientrano anche i provvedimenti disciplinari a carico degli studenti.

Riferimento normativo: art. 5 del Decreto Legislativo 297/1994.

Assemblea dei genitori

I genitori hanno diritto di riunirsi in assemblea tra di loro per discutere di problemi che riguardino aspetti di carattere generale della scuola o delle classi frequentante dai propri figli. Le assemblee possono essere di singole classi o di istituto. Hanno titolo a convocare l’assemblea dei genitori i rappresentanti di classe eletti nei consigli di classe, dandone preventiva informazione al dirigente (con indicazione specifica degli argomenti da trattare) e chiedendo l’uso dei locali scolastici. Alle assemblee possono partecipare con diritto di parola il dirigente e i docenti della classe. Le assemblee dei genitori possono anche essere convocate dai docenti della classe.

Riferimenti normativi: art. 12 e art. 15 del Decreto Legislativo 297/1994.

Organizzazione e contatti

Contatti

Sedi

  • indirizzo

    VIA DAMIANO CHIESA 8, PORTO SAN GIORGIO

  • CAP

    63017

  • Orari

    Contattare la segreteria Scolastica per maggiori informazioni

  • indirizzo

    VIA JOYCE LUSSU 12, FERMO

  • CAP

    63900

  • Orari

    Contattare la segreteria Scolastica per maggiori informazioni

Responsabile del sito: prof. Rossano Perotti